Il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in merito al termine finale dell'esercizio della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi, previsto dall'art. 29, comma 5, del D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81.
In particolare si fornisce riasposta alle numerose richieste di chiarimento in merito alla proroga del suddetto termine avvenuta con la L. 24/12/2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013).
Oggetto di varie modifiche, il citato art. 29, comma 5 del D. Leg.vo 81/2008, alla luce della proroga introdotta dalla L. 228/2012 così recita:«I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera D, e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).»
La Nota chiarisce che, considerato che il citato decreto interministeriale entra in vigore il 06/02/2013 e stante la proroga «Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale», la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina in data 31/05/2013 e non il 30/06/2013 come poteva, erroneamente, sembrare.